Se il Governo ritiene che vi sia stato abuso nella applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si consultano sulle misure da prendere, fatta salva la applicazione ai funzionari ed agenti della legislazione italiana.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art37 · fonte su Normattiva