Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui all'art. 13, paragrafo 1) del presente Accordo, abusa del privilegio di soggiorno, esercitando, sul territorio della Repubblica italiana, attivita' estranea alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potra' essere invocato da detto funzionario o agente per sottrarsi alla legislazione italiana. Tuttavia il Governo non esige la partenza di detto funzionario o agente senza preventiva consultazione della Commissione.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art38 · fonte su Normattiva