[1]Articolo X Transito e soggiorno
[2]SEZIONE 22
[3](a) Le competenti Autorita' italiane non porranno alcun ostacolo al transito per o dalla sede centrale delle persone, qui appresso indicate, indipendentemente dalla loro nazionalita', e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano: (i) il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, e i rispettivi coniugi; (ii) i rappresentanti di altre organizzazioni o enti, con i quali la FAO abbia stabilito rapporti di consultazione; (iii) i funzionari della FAO, le loro famiglie ed i dipendenti; (iv) le persone che, pur non essendo funzionari della FAO, compiano missioni per conto della FAO, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ovvero appartengano ai comitati della FAO, e i rispettivi coniugi; (v) i rappresentanti della stampa, delle radio, della cinematografia o altre agenzie di informazioni, accreditati dalla FAO, a suo giudizio, dopo avere consultato il Governo; (vi) le altre persone invitate dalla FAO nella sede centrale per affari ufficiali. Il Direttore Generale comunichera' al Governo, entro un conveniente periodo di tempo, i nomi di queste persone. (b) La presente sezione non e' applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, per cui vige il disposto della sezione 10 (a); essa non potra' neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto. (c) I visti, che possano rendersi necessari per le persone indicate nella presente sezione, saranno accordati gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. (d) Qualsiasi attivita', svolta dalle suddette persone nella qualita' ufficiale, indicata nella lettera (a), non potra' costituire motivo per impedire il loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana, o per esigere che esse lascino tale territorio. (e) Qualora una di tali persone abusi del privilegio di soggiorno nello svolgere, nella Repubblica italiana, attivita' estranee alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potra' essere invocato per sottrarla alle leggi della Repubblica italiana riguardanti il soggiorno degli stranieri, purche': (i) nessuna azione sia promossa, in forza di tali leggi, per esigere che una qualsiasi di tali persone lasci la Repubblica italiana, senza previa approvazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana; (ii) se si tratti di un rappresentante di uno Stato membro, questa approvazione non potra' essere concessa senza previa consultazione con il Governo dello Stato membro rispettivo; (iii) se si tratti di qualsiasi altra persona, indicata nella lettera (a), tale approvazione sara' data soltanto dopo aver consultato, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo della rispettiva Agenzia specializzata; (iv) un rappresentante dello Stato membro rispettivo, o, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo dell'Agenzia specializzata interessata, avranno il diritto di comparire e di essere uditi, in nome e per conto della persona contro la quale sia promossa l'azione; (v) le persone, che godano dei privilegi e delle immunita' diplomatiche ai sensi delle sezioni 24 o 28, non potranno essere richieste di lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non con la procedura d'uso per i membri del corpo diplomatico accreditato presso il Governo della Repubblica italiana. (f) Questa sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone, che reclamano i diritti accordati dalla sezione stessa, rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a), e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.
[4]SEZIONE 23
[5]Il Direttore Generale e le competenti Autorita' italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero e che desiderino visitare la sede centrale, ma che non godano i privilegi accordati dalla sezione 22.
Testo vigente dal 27 gennaio 1951
