[1]Articolo XI appresentanti residenti presso la FAO

[2]SEZIONE 24

[3](a) Ogni persona nominata presso la FAO da uno Stato membro, come suo rappresentante residente principale, o come rappresentante residente col titolo di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, e i membri della sua Missione godranno, nella Repubblica italiana, sia che risiedano all'interno o fuori della sede centrale, e sotto riserva delle condizioni e obbligazioni corrispondenti, degli stessi privilegi e immunita', che sono accordati dal Governo della Repubblica italiana ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo. (b) Nel caso in cui uno Stato membro non sia riconosciuto dalla Repubblica italiana, tali privilegi e immunita' non saranno applicabili ai rappresentanti e ai membri delle loro missioni che nell'ambito della sede centrale, nella loro residenza e uffici fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e la loro residenza e uffici, e in transito per ragioni di ufficio a destinazione o in provenienza da paesi esteri. (c) Allorche' i rappresentanti residenti di Stati membri ed i membri delle loro missioni siano cittadini italiani, o esercitino nella Repubblica italiana un commercio o una industria, essi godranno delle immunita' e dei privilegi previsti dal diritto internazionale nella misura accettata dal Governo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxi · fonte del testo