[1]Articolo IV Protezione della sede centrale

[2]SEZIONE 8

[3](a) Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede centrale sia turbata da persone o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle immediate vicinanze, e pertanto esse avranno cura che sia assicurata un'adeguata protezione di polizia all'esterno della sede centrale. (b) A richiesta del Direttore Generale, le competenti Autorita' italiane forniranno forze di polizia sufficienti per assicurare all'interno della sede centrale il rispetto della legge e il mantenimento dell'ordine e per espellerne i trasgressori.

[4]SEZIONE 9

[5]Le competenti Autorita' italiane prenderanno le misure atte ad assicurare che il decoro della sede centrale non venga menomato, e che non sia recato nocumento od ostacolo agli scopi, ai quali la sede centrale e' destinata, dall'uso del terreno o degli edifici adiacenti alla sede centrale. La FAO prendera' le misure necessarie perche' l'uso che essa fara' dei terreni o edifici, che costituiscono la sede centrale, non menomi il decoro dei terreni situati nelle adiacenze delle sede centrale stessa, come degli edifici.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artiv · fonte del testo