[1]Articolo XIV Esperti, membri di missioni e di comitati della FAO, rappresentanti di organizzazioni ufficiali
[2]SEZIONE 30
[3]Gli esperti, che non siano funzionari della FAO ai sensi dell'art. XIII, che compiano missioni per conto della FAO o prestino servizio presso comitati della FAO, ed i rappresentanti di organizzazioni o enti ufficiali invitati dalla FAO alla sede centrale od a riunioni convocate dalla FAO, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita', nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi, in relazione a tali missioni o comitati, e durante la loro presenza alla sede centrale e alle riunioni: (a) dell'immunita' da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale; (b) dell'immunita' dal sequestro del loro bagaglio personale ed ufficiale; (c) dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti di qualsiasi genere compiuti da essi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati avranno cessato di esercitare la loro missione per la FAO o di adempiere le loro funzioni di membri di comitati della FAO, o di essere presenti alla sede centrale della FAO, o di partecipare alle riunioni convocate dalla FAO; (d) dell'inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) del diritto, nelle loro comunicazioni con la FAO, di usare cifrari e di inviare o ricevere documenti o corrispondenza a mezzo di corrieri o a mezzo di valigie sigillate; (f) dell'esenzione, per essi e per i coniugi, dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalita' di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (g) delle stesse facilitazioni, per cio' che concerne le restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiale temporanea; (h) delle stesse immunita' e facilitazioni, per cio' che concerne i loro bagagli personali e ufficiali, accordate al personale diplomatico delle rappresentanze diplomatiche nella Repubblica italiana.
[4]SEZIONE 31
[5](a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 30, si trovino nel territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza. (b) I privilegi e le immunita', accordati in base al presente articolo, sono concessi nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale togliera' l'immunita' in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunita' dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO. (c) Nessuna disposizione di questa sezione puo' essere invocata per ostacolare l'adozione di opportune misure di sicurezza, da determinarsi d'accordo tra la FAO e le competenti Autorita' italiane.
Testo vigente dal 27 gennaio 1951
