[1]Articolo XIII Funzionari della Fao

[2]SEZIONE 27

[3]I funzionari della FAO godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale; (b) immunita' dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale; (c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della FAO; (d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennita' pagati dalla FAO; (e) esenzione per i funzionari, che non siano cittadini italiani, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; (f) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari conviventi a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; (g) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sara' limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Generale e approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata in servizio nazionale di altri funzionari, cittadini italiani, il Governo accordera', su richiesta del Direttore Generale, quei rinvii temporanei alla chiamata, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale. (h) per i funzionari, che non siano cittadini italiani, liberta' di detenere, nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili: e, alla fine del loro impiego presso la FAO, il diritto di portare fuori della Repubblica italiana, senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella medesima valuta o per lo stesso ammontare, che essi hanno portato nella Repubblica italiana, tramite istituti autorizzati; (i) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorita' italiane per essi stessi, le loro famiglie e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (j) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione: (i) i loro mobili ed effetti, inclusa un'automobile ciascuno al momento dell'assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana, sia in una sola spedizione, sia in piu' spedizioni successive, e d'importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per i detti mobili, effetti, ed automobile; (ii) e, tramite la FAO, quantita' ragionevoli - da stabilirsi con una procedura, che dovra' essere concordata tra il Governo e la FAO - di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale, e non per donazione o vendita.

[4]SEZIONE 28

[5](a) Oltre i privilegi e le immunita' indicati alla sezione 27: (i) al Direttore Generale saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni, concessi agli Ambasciatori, capi di missione; (ii) al Vice-Direttore Generale o al funzionario superiore della FAO, che sostituisce il Direttore Generale durante la sua assenza, sara' riconosciuto il rango di Ambasciatore; (iii) al Vice-Direttore Generale, agli speciali Assistenti del Direttore Generale, ai Rappresentanti Regionali, ai funzionari superiori dell'Ufficio del Direttore Generale, ai Direttori ed ai Vice-Direttori delle Divisioni e ai funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale in ragione delle loro funzioni, saranno riconosciuti privilegi e immunita', esenzioni e facilitazioni non minori di quelli accordati ai membri del corpo diplomatico; (iv) inoltre ai funzionari di concetto della FAO, il cui numero totale sara' concordato tra il Direttore Generale ed il Governo, sara' concesso il diritto di importare, franco di dogana; e altre imposizioni e restrizioni d'importazione, una automobile ciascuno, ogni 4 anni, in sostituzione di quella precedentemente importata, con i privilegi connessi a tale concessione. (b) A tutti i funzionari della FAO menzionati nella lettera (a) (i), (a) (ii), e (a) (iii), sara' rilasciata una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della FAO e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dal presente Accordo ed in particolare dalla sezione 27.

[6]SEZIONE 29

[7](a) I privilegi e le immunita', accordate in base alle disposizioni del presente articolo, sono conferiti nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisse il corso della giustizia, sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO. (b) La FAO ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente articolo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxiii · fonte del testo