ARTICOLO XIII Funzionari del PAM Sezione 30 I funzionari del PAM godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tal caso le competenti Autorita' Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo; (b) immunita' dall'ispezione ed immunita' dal sequestro del loro bagaglio ufficiale; (c) se il funzionario e' fra quelli previsti nella sezione 31, immunita' dall'ispezione del bagaglio personale; (d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del PAM; (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennita' pagati dal PAM; (f) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (g) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari a carico, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sara' limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata nel servizio nazionale di funzionari cittadini italiani, non compresi nella lista, il Governo accordera', su richiesta del Direttore Esecutivo, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale; (i) per i funzionari che non siano cittadini italiani, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, valuta e conti esteri ed altri beni mobili, nonche', alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennita' ricevute dal PAM in quell'anno. Inoltre, alla fine del loro impiego presso il PAM, tali funzionari possono portare fuori dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati e senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che hanno ricevuto dal PAM o che hanno portato nella Repubblica Italiana tramite organi autorizzati; (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorita' Italiane per essi stessi, i loro coniugi ed i familiari a carico di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale o quando richiamati in Italia dopo un periodo di servizio all'estero, i loro mobili ed effetti personali incluso un'automezzo, in una o piu' spedizioni successive che verranno effettuate entro diciotto mesi dalla data in cui un funzionario acquisisce il diritto all'importazione, e di importare successivamente in quantita' ragionevoli le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti. Tuttavia, un funzionario assunto con contratto avente una durata inferiore ad un anno puo' esercitare il suo diritto di importazione entro i dodici mesi seguenti la data nella quale inizia la proroga del contratto per oltre un anno. Cio' nonostante il Governo puo' prorogare i predetti periodi qualora ritenga che concorrano circostanze speciali; (l) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, quantita' ragionevoli di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale e non per donazione o vendita. Le quantita' di beni da importare e le procedure per tali importazioni saranno stabilite di comune accordo tra il Governo ed il PAM; (m) i funzionari del PAM delle categorie equivalenti alle categorie professionale e superiore del "sistema comune" delle Nazioni Unite avranno diritto: (i) ad importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, un automezzo ogni quattro anni e, alla scadenza del quarto anno dalla data del certificato di importazione emesso dalle competenti Autorita' Italiane, a nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana; (ii) all'esenzione dalla tassa automobilistica; e (iii) ad un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i membri di rango equivalente di missioni diplomatiche. Sezione 31 Oltre ai privilegi ed immunita' specificate nella sezione 30, (a) al Direttore Esecutivo saranno accordati i privilegi e le immunita' le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori capi di missione; (b) al Vice-Direttore Esecutivo, o al funzionario superiore del PAM, quando sostituisce il Direttore Esecutivo durante la sua assenza, sara' riconosciuto il rango di ambasciatore per tale periodo; (c) agli altri funzionari superiori del PAM, designati dal Direttore Esecutivo in ragione della loro responsabilita' nella direzione delle attivita' del PAM saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Ai fini del presente Accordo per "altri funzionari superiori" si intendono i funzionari di grado P-5 e superiori del "sistema comune" delle Nazioni Unite. Sulla base del bilancio biennale approvato, il PAM notifichera' al Governo il contingente numerico di tale categoria. Su tale base il PAM ed il Governo concorderanno annualmente il numero di persone a cui si applica la presente disposizione. Sezione 32 Ogni anno il PAM comunichera' al Governo la lista dei funzionari del PAM. Sezione 33 Il Governo rilascera' ai funzionari del PAM, ai loro coniugi ed ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni una carta di identita' speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un funzionario del PAM o il coniuge o un familiare a carico e che egli gode dei privilegi, immunita' e facilitazioni previsti nel presente articolo. Sezione 34 (a) I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. Conformemente con la sezione 20 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e la sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate, l'immunita' di un funzionario verra' tolta qualora l'immunita' dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM. Nel caso del Direttore Esecutivo, ogni decisione in materia di revoca della sua immunita' verra' presa dal Comitato per le Politiche ed i Programmi di Aiuti Alimentari. (b) Il PAM ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorita' Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, ed impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' concesse ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxiii · fonte su Normattiva