ARTICOLO XII Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni Sezione 26 Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita' nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni: (i) esperti che non siano funzionari del PAM ai sensi dell'articolo XIII e che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o prestino servizio presso organi sussidiari del PAM; e (ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diversi da quelli ai quali si applica l'articolo XIII, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non- governative in visita alla sede per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Direttore Esecutivo comunichera' al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, anticipatamente. (a) Immunita' della custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorita' Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo; (b) immunita' dal sequestro del loro bagaglio ufficiale; (c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di svolgere missioni per conto del PAM o di prestare servizio presso organi sussidiari del PAM o di essere presenti alla sede o di partecipare a riunioni convocate dal PAM; (d) inviolabilita' delle loro carte e documenti ufficiali; (e) esenzione per se' e per i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizione valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana; (h) le immunita' e facilitazioni di cui alle lettere (b) e (g) della presente sezione saranno garantite nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato applichi in conformita' al diritto internazionale. Sezione 27 Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni non saranno calcolati. Sezione 28 Una persona indicata nella sezione 26, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' ivi previsti in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Sezione 29 I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. In conformita' con la sezione 23 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e la sezione 2(iii) dell'allegato 2 alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate, l'immunita' di tali persone sara' revocata in tutti i casi in cui l'immunita' stessa dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxii · fonte su Normattiva