[1]Articolo XVIII Applicazione del presente Accordo

[2]SEZIONE 36

[3](a) Il presente Accordo entrera' in vigore in seguito a scambio di note tra il Direttore Generale, debitamente autorizzato in virtu' di una risoluzione del Consiglio della FAO, e il rappresentante debitamente autorizzato dal Governo. (b) A domanda della FAO o del Governo potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni del presente Accordo. Ogni emendamento dovra' essere concordato. (c) Il presente Accordo sara' interpretato, in vista dei suoi scopi fondamentali, per consentire alla FAO, nella sua sede presso la Repubblica italiana, l'esercizio pieno ed efficace delle sue funzioni ed il raggiungimento degli scopi medesimi. (d) Tutte le volte in cui il presente Accordo si riferisca ad obblighi delle competenti Autorita' italiane, il Governo sara' responsabile dell'adempimento di tali obblighi. (e) Il presente Accordo cessera' di avere vigore: (i) per mutuo consenso della FAO e del Governo; (ii) nel caso in cui la sede permanente della FAO fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, che possano ritenersi applicabili per portare regolarmente a termine le operazioni della FAO nella sua sede permanente presso la Repubblica italiana e per disporre dei suoi beni ivi esistenti. In fede di quanto sopra il Governo e la FAO hanno firmato il presente Accordo, a Washington, il giorno trentuno ottobre 1950, fatto in due copie, una in lingua inglese, l'altra in lingua italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

[4]Per il Governo Per l'organizzazione delle della Repubblica italiana Nazioni Unite per GINO BUTI l'Alimentazione e l'Agricoltura Ambasciatore d'Italia NORRIS E. DODD Direttore Generale

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxviii · fonte del testo