[1]Articolo XVII Accordi suppletivi e soluzione delle controversie

[2]SEZIONE 34

[3](a) La FAO ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi del presente Accordo. (b) Allorche' la Repubblica italiana avra' aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Agenzie specializzate, detta Convenzione ed il presente Accordo saranno, per quanto possibile, considerati come complementari tutte le volte che si riferiscano alla medesima questione; invece, in caso di conflitto, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

[4]SEZIONE 35

[5]Qualsiasi controversia tra la FAO ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo suppletivo, o qualsiasi questione concernente la sede centrale o le relazioni tra la FAO ed il Governo, che non siano risolte per via di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, saranno sottomesse alla decisione inappellabile di un Tribunale composto da tre arbitri: uno scelto dal Direttore Generale, uno scelto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che dovra' fungere da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i due primi arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxvii · fonte del testo