[1]Articolo XVI Disposizioni generali

[2]SEZIONE 33

[3](a) Il Direttore Generale prendera' tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente Accordo ed all'uopo stabilira' le norme del caso nei riguardi dei funzionari della FAO e delle persone incaricate di missioni per conto della FAO, o che partecipino a comitati della FAO. (b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunita' riconosciuti dal presente Accordo, il Direttore Generale si consultera', a richiesta del Governo, con le Autorita' italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato, o meno, abuso. Se tali consultazioni non conducessero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Generale e per il Governo, la questione sara' regolata, in base alla procedura prevista all'art. XVII. (c) Senza nuocere all'indipendenza e al normale funzionamento della FAO, il Governo, previa consultazione con il Direttore Generale, potra' adottare le misure precauzionali necessarie alla sicurezza nazionale. (d) Tutte le persone di cittadinanza italiana godranno dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente Accordo, nei limiti stabiliti dal diritto internazionale come accettato dal Governo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxvi · fonte del testo