Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'art. 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste. La facolta' predetta potra' essere esercitata fino al 81 dicembre 1952.

Testo vigente dal 29 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;530~art3 · fonte del testo