[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DENOMINAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI
[2]Il Presidente della Repubblica italiana e
[3]Il Capo dello Stato spagnolo
[4]In considerazione dell'interesse dei due Stati contraenti di proteggere efficacemente contro la concorrenza sleale determinati prodotti naturali e industriali, in particolare le indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le altre denominazioni riservate a determinati prodotti,
[5]Hanno convenuto di stipulare un Accordo e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
[6]Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore STADERINI, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato spagnolo S.E. Pedro CORTINA MAURI, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella debita e buona forma hanno convenuto quanto segue:
[7]Articolo 1
[8]Ciascuno degli Stati contraenti si impegna ad adottare le misure idonee a proteggere in modo efficace: 1°) i prodotti naturali e industriali originari del territorio dell'altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attivita' industriali e commerciali; 2°) i nomi e le denominazioni menzionati agli articoli 2 e 3, e cosi' pure le denominazioni elencate negli Allegati A e B del presente Accordo, nella misura stabilita dal medesimo e dal Protocollo ad esso allegato.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
