1. Le liste degli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate o ampliate mediante Scambio di Note. Tali modifiche o ampliamenti non possono essere rifiutati dall'altro Stato contraente se non in base a validi e fondati motivi tali da poter legittimamente giustificare il rifiuto della protezione. 2. Peraltro, ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare la lista delle denominazioni dei prodotti o merci originari del suo territorio, senza richiedere l'approvazione dell'altro Stato contraente. 3. In caso di modifica o ampliamento della lista di denominazioni per prodotti o merci originari del territorio di uno degli Stati contraenti, sono ugualmente applicate le disposizioni dell'articolo 8; peraltro, in luogo delle date menzionate in tale articolo, si tiene conto della data della pubblicazione ufficiale della modifica o ampliamento da parte dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
