1. Le liste degli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate o ampliate mediante Scambio di Note. Tali modifiche o ampliamenti non possono essere rifiutati dall'altro Stato contraente se non in base a validi e fondati motivi tali da poter legittimamente giustificare il rifiuto della protezione. 2. Peraltro, ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare la lista delle denominazioni dei prodotti o merci originari del suo territorio, senza richiedere l'approvazione dell'altro Stato contraente. 3. In caso di modifica o ampliamento della lista di denominazioni per prodotti o merci originari del territorio di uno degli Stati contraenti, sono ugualmente applicate le disposizioni dell'articolo 8; peraltro, in luogo delle date menzionate in tale articolo, si tiene conto della data della pubblicazione ufficiale della modifica o ampliamento da parte dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art9 · fonte su Normattiva