1. Le liste di cui agli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate oppure estese mediante una comunicazione scritta da uno degli Stati contraenti con riserva dell'accordo dell'altra Parte. Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti puo' ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del suo territorio senza l'accordo dell'altra Parte. 2. Nel caso di una modifica o una estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del territorio di uno degli Stati contraenti si applicano le disposizioni dell'art. 8 ed il termine di due anni decorre dalla pubblicazione della modifica oppure dell'estensione effettuata dall'altra Parte.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art9 · fonte del testo