Art. 8 (Accordo)
Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare o revocare l'autorizzazione concessa a qualsiasi Compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, ove la detta Compagnia non sia in grado di provare, se richiesta, che la maggioranza del capitale ed il controllo effettivo di tale Compagnia, appartengano a nazionali o ad organismi dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' inoltre revocare l'autorizzazione predetta, quando la Compagnia suindicata o il Governo che la ha designata non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'art. 7 del presente Accordo, o non adempiano agli obblighi da esso derivanti, o cessino di soddisfare alle condizioni nelle quali i diritti furono concessi ai termini del presente Accordo e del suo allegato.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
