Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa designata dall'altra Parte Contraente l'autorizzazione o di revocare tale autorizzazione ove essa reputi, per motivi fondati, di non avere la prova che la parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di detta impresa siano sotto il controllo dell'altra Parte Contraente o di cittadini di quest'ultima o ove tale impresa non si adegui alle leggi ed ai regolamenti previsti dall'articolo 6 o non adempia gli obblighi che le impone il presente Accordo. Ogni Parte Contraente fara' uso di tale diritto solo previa consultazione ai sensi dell'articolo 9 seguente, a meno che una sospensione immediata del servizio o l'immediata applicazione delle condizioni restrittive si rendano necessarie per prevenire nuove contravvenzioni alle leggi o ai regolamenti.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art7 · fonte su Normattiva