Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950
Art. 7 (Accordo)
- a)Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e navigazione di detti aeromobili nel territorio stesso, saranno applicati agli aeromobili dell'altra Parte Contraente e saranno osservati relativamente all'entrata, all'uscita e alla permanenza nel territorio di detta Parte.
- b)Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio, alla permanenza ed all'uscita dal medesimo di passeggeri, equipaggio e merci, saranno applicati ai passeggeri, equipaggi e merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
