• a)Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e navigazione di detti aeromobili nel territorio stesso, saranno applicati agli aeromobili dell'altra Parte Contraente e saranno osservati relativamente all'entrata, all'uscita e alla permanenza nel territorio di detta Parte.
  • b)Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio, alla permanenza ed all'uscita dal medesimo di passeggeri, equipaggio e merci, saranno applicati ai passeggeri, equipaggi e merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 16 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;812~accordo-art7 · fonte del testo