Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare a una compagnia designata dell'altra Parte contraente l'autorizzazione d'esercizio prevista dall'articolo 8 del presente accordo o di revocare una tale autorizzazione qualora, per motivi fondati, ritenga di non avere la prova che una parte preponderante della proprieta' e del controllo effettivo di tale compagnia appartenga all'altra Parte contraente o a cittadini di questa ultima oppure qualora tale compagnia non si conformi alle leggi e regolamenti previsti dall'articolo 2 o non adempia gli obblighi che le vengono imposti dal presente accordo e dal suo allegato. Tale diritto potra' essere esercitato solo dopo essersi consultati con l'altra Parte contraente, a meno che il ritiro dell'autorizzazione, la sospensione dei diritti o l'imposizione delle condizioni citate nel precedente comma del presente articolo non si rendano immediatamente indispensabili per evitare le infrazioni alle leggi e ai regolamenti.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art10 · fonte su Normattiva