I contributi sono versati secondo le seguenti modalita':

  • a)il versamento e' effettuato in contanti o sotto forma di titoli non fruttiferi dello Stato membro pagabili a vista nella sua moneta nazionale e all'ordine dell'Associazione in quanto Amministratore del Conto d'azione speciale, e depositato presso il depositario dell'Associazione nel paese interessato;
  • b)il versamento e' effettuato in due rate:
  • i)la prima, per un importo pari ad almeno il 45 per cento di ciascun contributo, e' versata entro trenta giorni dalla data in cui il presente accordo ha efficacia od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore;
  • ii)la seconda, per il saldo del contributo, e' versata il 1 gennaio 1979 od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore tenuto conto del tempo necessario per l'approvazione dei bilanci annuali da parte del Parlamento;
  • c)ciascuno Stato membro che lo desideri puo' effettuare i versamenti piu' rapidamente.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-i-art3 · fonte su Normattiva