Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 11 (Accordo)
[1]- Pagamento delle azioni
[2]1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato:
- a)In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unita' di conto alla data del pagamento; oppure
- b)in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unita' di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adottera' un regolamento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall'elenco delle monete utilizzabili in conformita' alla definizione 9 dell'articolo 1. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro scegliera' uno dei due metodi sopra descritti che intendera' applicare per tutti i pagamenti in questione. 2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformita' all'articolo 12 paragrafo 2, esaminera' il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, decidera', a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformita' all'articolo 12 paragrafo 3. 3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a):
- a)Versera' il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data e' successiva;
- b)Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), versera' il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositera' presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera';
- c)Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositera' presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera' a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessita' delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassate secondo le modalita' e alla data che il Consiglio d'amministrazione fissera'. 4. L'ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potra' essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all'articolo 17 paragrafo 12. 5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni de paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all'allegato B. 7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
