Il rimborso del capitale dei crediti d'azione speciale e' pagabile al Conto d'azione speciale e, non appena possibile, l'Amministratore riconsegna allo Stato membro interessato l'importo restituito in tal modo, nella moneta di questo Stato membro. L'Associazione non e' responsabile di eventuali ammanchi per quanto attiene alla restituzione dei crediti d'azione speciale.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-ii-art8 · fonte su Normattiva