Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun credito d'azione speciale sono gli stessi di quelli applicabili generalmente ai crediti allo sviluppo concessi dall'Associazione, e cioe' verra' restituito entro 50 anni con una dilazione di dieci anni. Sui crediti d'azione speciale non maturano interessi.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
