Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella moneta del paese beneficiario o per beni prodotti o per servizi resi (i) in uno Stato membro o (ii) in un paese in sviluppo membro dell'Associazione che possa beneficiare di un credito d'azione speciale, secondo quanto verra' stabilito dall'Amministratore al momento dell'approvazione del credito.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-ii-art7 · fonte su Normattiva