Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella moneta del paese beneficiario o per beni prodotti o per servizi resi (i) in uno Stato membro o (ii) in un paese in sviluppo membro dell'Associazione che possa beneficiare di un credito d'azione speciale, secondo quanto verra' stabilito dall'Amministratore al momento dell'approvazione del credito.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
