Ciascun credito d'azione speciale e' concesso per il finanziamento di un programma o di un progetto di sviluppo (compresi i progetti settoriali) chiaramente riconoscibile e rapidamente pagabile il quale, sia che rientri sia che non rientri nel programma di prestiti dell'Associazione, verra' valutato, approvato e gestito in conformita' delle procedure e della prassi applicabili ai crediti allo sviluppo prelevati dalle normali risorse dell'Associazione, tenendo conto dell'obiettivo di complementarieta' menzionato nella lettera b) del preambolo del presente accordo. I fondi versati nel Conto d'azione speciale non devono essere usati in sostituzione delle risorse normali della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la Banca) o dell'Associazione impegnate in base ad un prestito o credito per un programma o progetto che, alla data in cui ha efficacia il presente accordo, sara' stato approvato dai direttori esecutivi della Banca o dell'Associazione.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-ii-art2 · fonte su Normattiva