[1]TITOLO IV FINE DELL'ACCORDO, DISTRIBUZIONI
[2]Articolo 1.
[3]Se il presente accordo non ha efficacia entro il 31 dicembre 1978, o entro una data successiva eventualmente concordata tra la CEE e l'Associazione, esso e tutti gli obblighi connessi dei suoi contraenti prendono fine con effetto immediato.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
