Quando la totalita' del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sara' restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
