Quando la totalita' del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sara' restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-iv-art2 · fonte su Normattiva