[1]ACCORDO

[2]TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (CEE) ED IL BELGIO, LA DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'IRLANDA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO, I PAESI BASSI, IL REGNO UNITO, STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA' (STATI MEMBRI), DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (ASSOCIAZIONE), DALL'ALTRA

[3]Considerando che:

  • a)la CEE ha deciso di contribuire al Programma di azione speciale deciso in occasione della Conferenza sulla cooperazione economica internazionale, al fine di aiutare i diversi paesi a basso reddito con problemi generali di trasferimento di risorse che ostacolano il loro sviluppo a soddisfare le loro esigenze immediate;
  • b)al fine di porre in atto la decisione sopra menzionata la CEE ha chiesto all'Associazione di gestire per essa un conto speciale (Conto d'azione speciale) per un importo complessivo pari a 385 milioni di dollari, da mantenere separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione e da utilizzare per la concessione di crediti (crediti d'azione speciale) che verranno ad aggiungersi, per quanto riguarda sia i prestiti a titolo di programmi sia i prestiti a titolo di progetti, all'importo del programma elaborato dall'Associazione per il periodo di impegno del Conto d'azione speciale, per ciascun paese che soddisfa ai requisiti necessari per fruire di tali crediti, tale contributo deve farsi comunque in base a quanto qui di seguito esposto;
  • c)la CEE e gli Stati membri si propongono, e l'Associazione fara' tutto il possibile per realizzare tale proposito, che l'intero importo dei contributi che saranno versati dagli Stati membri sia impegnato entro sei mesi dalla data in cui l'accordo ha efficacia e sia utilizzato per la concessione di crediti possibilmente entro due anni da tale data;
  • d)la CEE e l'Associazione si sono consultate in merito al modo in cui si preconizza di mettere in opera e gestire il presente accordo ed in merito all'impegno dei fondi, per assicurare, nel contesto di tale accordo, un'ampia ed equilibrata ripartizione geografica. A tal fine l'Associazione ha trasmesso alla CEE una tabella che indica il modo secondo cui essa propone di applicare i criteri definiti dal presente accordo. Le parti contraenti sono convenute delle disposizioni seguenti:

[4]TITOLO I APERTURA E GESTIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

[6]E' aperto dall'Associazione un conto speciale, detto "Conto d'azione speciale; costituito dai fondi che saranno versati dagli Stati membri, in conformita' delle disposizioni del presente accordo, al Conto d'azione speciale e' gestito e utilizzato dall'Associazione in veste di amministratore (laddove l'Associazione agisce a tale titolo e' denominata in appresso "Amministratore") unicamente ai fini e in conformita' delle disposizioni del presente accordo. Il Conto d'azione speciale e' mantenuto separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-i-art1 · fonte su Normattiva