1. Entro 30 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza fara' rapporto al Comitato direttivo indicando i dati precisi di cui alla lista degli argomenti dell'articolo 33, che sono richiesti nel quadro della Sezione speciale allo scopo di assicurare il funzionamento efficiente delle misure di emergenza, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare, incluse le procedure urgenti in situazioni di emergenza. 2. Il Comitato direttivo esaminera' il rapporto e avanzera' proposte al Comitato dei Ministri, che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prendera', a maggioranza, le decisioni necessarie per la istituzione e l'avvio della Sezione speciale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art34 · fonte su Normattiva