I rapporti del Gruppo permanente per i problemi di emergenza relativi agli argomenti menzionati nel presente Allegato saranno sottoposti al Comitato direttivo entro il 1 aprile 1975. Il Comitato direttivo avanzera' proposte adeguate al Comitato dei Ministri il quale, a maggioranza, decidera' su queste proposte non piu' tardi del 1 luglio 1975 ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Allegato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art9 · fonte su Normattiva