Art. 9 (Allegato)
I rapporti del Gruppo permanente per i problemi di emergenza relativi agli argomenti menzionati nel presente Allegato saranno sottoposti al Comitato direttivo entro il 1 aprile 1975. Il Comitato direttivo avanzera' proposte adeguate al Comitato dei Ministri il quale, a maggioranza, decidera' su queste proposte non piu' tardi del 1 luglio 1975 ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Allegato.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
