1. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente quando opportuno, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporra' al Comitato direttivo un rapporto in cui identifichera' i dati precisi, nell'ambito della lista di argomenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, che sono richiesti per una efficiente gestione della Sezione generale, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare. 2. Il Comitato direttivo esaminera' il rapporto ed avanzera' proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prendera' a maggioranza le decisioni necessarie per istituire e gestire in maniera efficiente la Sezione generale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art29 · fonte su Normattiva