Nel preparare i propri rapporti a norma dell'articolo 29, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero: - consultera' le compagnie petrolifere per garantire che il sistema sia compatibile con l'attivita' dell'industria; - identifichera' i problemi specifici e gli argomenti che sono oggetto di preoccupazione per i Paesi partecipanti; - identifichera' i dati specifici che sono utili e necessari per risolvere tali problemi ed argomenti; - mettera' a punto standards precisi per l'armonizzazione delle informazioni richieste allo scopo di assicurare la comparabilita' dei dati; - mettera' a punto procedure per assicurare adeguatamente la riservatezza delle informazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art30 · fonte su Normattiva