Il presente Accordo puo' in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime. Tale emendamento entrera' in vigore nel modo indicato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime, e con la disposizione che i Paesi partecipanti adempiano le rispettive procedure costituzionali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art73 · fonte su Normattiva