Il presente Accordo puo' in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime. Tale emendamento entrera' in vigore nel modo indicato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime, e con la disposizione che i Paesi partecipanti adempiano le rispettive procedure costituzionali.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
