[1]Articolo XXI EMENDAMENTI
[2]Il Comitato di direzione puo' proporre emendamenti al presente Accordo con decisione unanime dei membri votanti. Le condizioni di entrata in vigore di un emendamento sono specificate nella proposta del Comitato di direzione, che adotta le disposizioni necessarie per tener conto delle procedure costituzionali dei membri.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
