1. Ogni Stato Parte, tramite comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell'Assemblea, puo' proporre emendamenti al presente Accordo. Il Segretariato diramera' tale comunicazione a tutti gli Stati Parte e all'Ufficio dell'Assemblea, e chiedera' agli Stati Parte di far sapere al Segretariato se sono favorevoli ad una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta. 2. Qualora, entro tre mesi dalla data di diramazione da parte del Segretariato dell'Assemblea, la maggioranza degli Stati Parte avra' comunicato al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame, il Segretariato ne informera' l'Ufficio dell'Assemblea, ai fini della convocazione di tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell'Assemblea. 3. Un emendamento su cui non sia possibile raggiungere l'unanimita' potra' essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti, a condizione che sia presente la maggioranza degli Stati Parte. 4. L'Ufficio dell'Assemblea comunichera' immediatamente al Segretario Generale gli emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza di Riesame. Il Segretario Generale diramera' a tutti gli Stati Parte ed agli Stati firmatari l'emendamento adottato alla Conferenza di Riesame. 5. Un emendamento entrera' in vigore per gli Stati Parte che lo hanno ratificato o accettato sessanta giorni dopo che i due terzi degli Stati che erano Parte alla data di adozione dell'emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario Generale. 6. Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il deposito del numero richiesto di strumenti di ratifica o accettazione, l'emendamento entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o accettazione. 7. Uno Stato Parte che diventa Parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformita' con il paragrafo 5, se quello Stato non avra' manifestato una intenzione diversa, sara' considerato:

  • a)una Parte al presente Accordo in tal modo emendato;
  • b)una Parte all'Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall'emendamento.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art36 · fonte su Normattiva