[1]Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Francese, desiderando favorire le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, hanno designato a tale scopo loro Rappresentanti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

  • 1)l'espressione "Autorita' aeronautiche" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della Difesa, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e, per quanto riguarda la Francia, il Segretario Generale dell'Aviazione Civile e Commerciale, ed in ogni caso le persone o gli organi che siano abilitati ad assumere le funzioni attualmente esercitate dai predetti Enti;
  • 2)la parola "territorio" si intende come e' definita nell'articolo 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;
  • 3)l'espressione "impresa designata" significa ogni impresa di trasporto aereo che l'una delle Parti contraenti abbia prescelto per gestire i servizi convenuti elencati negli articoli XXII e XXIII, e che abbia formato oggetto di una notifica alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformita' delle disposizioni dell'articolo XIV del presente Accordo.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-arti · fonte del testo