[1]Articolo XXIV

[2]I Governi italiano e francese, desiderando facilitare tra i loro due Paesi le relazioni aeronautiche diverse da quelle prevedute nel Titolo precedente, e in particolar modo il trasporto aereo delle merci, adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare, in uno spirito di reciprocita', il numero dei casi nei quali sia necessaria una autorizzazione preventiva, e il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxiv · fonte del testo