[1]Articolo XXIV
[2]I Governi italiano e francese, desiderando facilitare tra i loro due Paesi le relazioni aeronautiche diverse da quelle prevedute nel Titolo precedente, e in particolar modo il trasporto aereo delle merci, adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare, in uno spirito di reciprocita', il numero dei casi nei quali sia necessaria una autorizzazione preventiva, e il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
