[1]Articolo II

[2]Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra Parte, del diritto di attraversare tale territorio senza approdarvi e di farvi scalo per ragioni non commerciali, sugli aeroporti aperti al traffico internazionale. E' inteso che tale diritto non si estende alle zone il cui sorvolo sia vietato.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artii · fonte del testo