[1]Accordo fra il Governo italiano ed il Governo egiziano per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre. Il Governo italiano ed il Governo egiziano, Parti Contraenti del presente Accordo, essendo firmatari della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata nel presente Accordo come la "Convenzione"), considerando essere opportuno organizzare i servizi aerei internazionali in modo sicuro ed ordinato e di accrescere, per quanto possibile, la cooperazione internazionale in questo campo, considerando che e' inoltre opportuno promuovere i viaggi aerei internazionali al costo minimo concesso da sani principi economici, quale mezzo per creare comprensione e buona volonta' fra i popoli e di assicurare i molti indiretti benefici di questa forma di trasporto, per il reciproco benessere dei due Paesi, desiderando pertanto concludere un Accordo allo scopo di promuovere servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, hanno, a quest'effetto, designato i sottoscritti Plenipotenziari che, essendo stati debitamente autorizzati a tale scopo, hanno concordoquanto segue:
[2]Art. 1.
- 1)Ogni Parte Contraente concede all'altra Parte il diritto di esercire i servizi aerei specificati nell'Annesso del presente Accordo (da ora in poi indicati come: "servizi aerei convenuti") sulle rotte elencate nel detto Annesso (da ora in poi indicate come: "rotte aeree designate").
- 2)Fermo restando quanto previsto dall'Accordo, tali servizi possono essere iniziati in toto od in parte, immediatamente o in data posteriore a scelta della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.
Testo vigente dal 21 marzo 1953
