[1]Articolo X
[2]Ove le due Parti contraenti abbiano ratificato una convenzione aeronautica multilaterale o vi abbiano aderito, il presente Accordo dovra' essere modificato in guisa da uniformarsi con le disposizioni della detta convenzione, non appena quest'ultima sara' entrata in vigore fra, le Parti stesse.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
