[1]Articolo VI
[2]Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene opportuno di modificare una qualsiasi clausola del presente Accordo o di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo XV, puo' chiedere che tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti abbia luogo una consultazione; tale consultazione dovra' avere inizio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica all'Accordo, convenuta tra le dette Autorita' entrera' in vigore dopo che sia stata confermata mediante ano scambio di note per via diplomatica.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
