[1]Articolo XXX
[2]Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a decorrere dalla data della firma. Esse entreranno definitivamente in vigore quando le due Parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali. Fatto a Parigi, il 3 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede. Per l'Italia Per la Francia DE VERA D'ARAGONA R. SCHUMAN GIUSTINIANI PINEAU
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Testo vigente dal 20 aprile 1953
