[1]Articolo XXX

[2]Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a decorrere dalla data della firma. Esse entreranno definitivamente in vigore quando le due Parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali. Fatto a Parigi, il 3 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede. Per l'Italia Per la Francia DE VERA D'ARAGONA R. SCHUMAN GIUSTINIANI PINEAU

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxx · fonte del testo