Articolo XIX
- 1)Su ciascuna delle rotte indicate nell'articolo XXIII i servizi convenuti avranno per obiettivo principale la messa in esercizio, ad un coefficiente di uso ritenuto ragionevole, di una capacita' adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza dalla Parte contraente che ha designato l'impresa esercente i detti esercizi, o a destinazione della Parte stessa. A titolo complementare, le imprese designate da una delle due Parti contraenti potranno soddisfare, nei limiti della capacita' globale prevista nel comma precedente, alle esigenze di traffico tra i territori di terzi stati, situati sulle rotte concordate e il territorio dell'altra Parte contraente.
- 2)Una capacita' addizionale potra' ulteriormente essere messa in esercizio, in aggiunta a quella prevista nel paragrafo 1), ogni qualvolta cio' sia giustificato dalle esigenze di traffico dei Paesi serviti dalla rotta.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
