Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art14 · fonte su Normattiva