1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Norvegia. 2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: - alla data di entrata in vigore dell'Accordo ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base: - le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano: il 1 gennaio 1974; il 1 gennaio 1975; il 1 gennaio 1976; il 1 luglio 1977.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art2 · fonte su Normattiva