1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale. Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale. 2. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati".
Testo vigente dal 11 giugno 1977
