1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale. Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale. 2. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati".

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art3 · fonte su Normattiva