1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata. Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata sempreche' non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle Parti contraenti. 2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art29 · fonte su Normattiva