1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Finlandia. 2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Finlandia, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo. Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente: - ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972; - le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate: il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976, il 1 luglio 1977.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
