1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale. Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' Europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della Tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;383~art4 · fonte su Normattiva